Inizi un percorso di coaching con un nuovo cliente. Vi siete parlati, c'e' feeling, siete pronti a partire. Ma prima di fissare la prima sessione, hai fatto firmare un accordo scritto? Se la risposta e' no, stai correndo un rischio che potresti evitare facilmente. Ecco cosa dice la legge italiana e perche' il patto di coaching non e' un optional.
Il coaching in Italia: una professione regolamentata
Partiamo da un punto fermo. Il coaching in Italia non e' una professione "selvaggia". E' disciplinato dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che regolamenta le professioni non organizzate in ordini o collegi. Questa legge ha stabilito un quadro chiaro: il coaching e' un'attivita' professionale legittima, con diritti e doveri specifici.
L'articolo 1, comma 2, della Legge 4/2013 definisce queste professioni come attivita' economiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Il coaching rientra pienamente in questa definizione.
A rafforzare il quadro c'e' la norma tecnica UNI 11601:2015, che definisce i requisiti del servizio di coaching, le competenze del coach e, aspetto cruciale per il nostro discorso, le modalita' di svolgimento del rapporto professionale tra coach e coachee.
Perche' l'accordo scritto e' fondamentale
Un accordo verbale, in teoria, ha valore legale in Italia. In pratica, pero', e' come costruire una casa senza fondamenta. Funziona finche' non arriva il primo problema. E nel coaching, i problemi possono arrivare in molte forme.
1. Definisce i confini della professione
Il coaching non e' psicoterapia, non e' consulenza psicologica, non e' un trattamento medico. Questa distinzione non e' solo concettuale: ha implicazioni legali precise. Un coach che non chiarisce per iscritto questi confini rischia di trovarsi accusato di esercizio abusivo di una professione sanitaria (art. 348 del Codice Penale).
L'accordo scritto e' il documento che stabilisce nero su bianco: questo e' un percorso di coaching, non un intervento terapeutico. Il coachee ne prende atto e lo accetta.
2. Chiarisce l'obbligazione di mezzi, non di risultato
Nel diritto italiano, la prestazione professionale del coach e' un'obbligazione di mezzi, non di risultato (art. 2230 e seguenti del Codice Civile). Significa che il coach si impegna a mettere in campo le proprie competenze e il massimo impegno, ma non garantisce il raggiungimento di un risultato specifico.
Senza un accordo che lo dichiari esplicitamente, un coachee insoddisfatto potrebbe sostenere di aver pagato per un risultato che non e' arrivato. Con l'accordo scritto, la natura della prestazione e' chiara e incontestabile.
3. Tutela la riservatezza (obbligo di legge)
Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) impongono obblighi precisi sul trattamento dei dati personali. Un coach raccoglie informazioni estremamente sensibili durante le sessioni: obiettivi personali, difficolta' lavorative, dinamiche familiari, stati emotivi.
L'accordo scritto e' il luogo dove informare il coachee su come verranno trattati i suoi dati, per quanto tempo, con quale finalita' e quali sono i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, revoca del consenso, reclamo al Garante Privacy).
4. Gestisce il rapporto tripartito (committente)
Nel business coaching e' frequente che il percorso sia commissionato da un'azienda (il committente) per un proprio dipendente o collaboratore (il coachee). Questo crea un rapporto tripartito che, senza un accordo scritto, diventa un campo minato.
Chi paga? Chi decide gli obiettivi? Il committente puo' sapere cosa si dice nelle sessioni? La risposta a quest'ultima domanda e' particolarmente delicata: il contenuto delle sessioni e' coperto da riservatezza. Il committente ha diritto solo a un resoconto sintetico dei progressi, non ai dettagli. Tutto questo va scritto.
I 14 punti essenziali di un patto di coaching
Un accordo di coaching completo e conforme alla normativa italiana dovrebbe coprire almeno questi punti:
| Clausola | Perche' serve |
|---|---|
| Premesse e definizioni | Inquadra il coaching come disciplinato dalla L. 4/2013 e dalla norma UNI 11601. Chiarisce che non e' terapia |
| Oggetto dell'accordo | Definisce il tipo di coaching, la metodologia e gli obiettivi generali del percorso |
| Identificazione delle parti | Dati completi di coach, coachee e eventuale committente (nome, CF/P.IVA, contatti) |
| Modalita' di svolgimento | Online, in presenza o ibrido. Piattaforma utilizzata. Requisiti tecnici |
| Durata e sessioni | Numero totale di sessioni, durata, frequenza, date di inizio e fine |
| Compenso e pagamento | Importo totale, modalita' di pagamento (anticipato, a rate, per sessione), note |
| Cancellazione e no-show | Preavviso minimo (tipicamente 24-48h), conseguenze della mancata presentazione |
| Obblighi del coach | Condotta etica, riservatezza, approccio personalizzato, formazione continua |
| Obblighi del coachee | Partecipazione attiva, collaborazione, rispetto degli impegni, onesta' |
| Riservatezza | Segreto professionale, non divulgazione a terzi, regole per il committente |
| Limitazione di responsabilita' | Obbligazione di mezzi, non di risultato. Il coaching non sostituisce terapia o consulenza |
| Recesso e risoluzione | Condizioni di uscita per entrambe le parti, gestione delle sessioni gia' pagate |
| Trattamento dati (GDPR) | Informativa privacy, finalita', diritti dell'interessato, durata della conservazione |
| Foro competente | Legge applicabile (italiana), tentativo di conciliazione, tribunale di riferimento |
Gli errori piu' comuni
Nella pratica, molti coach commettono errori che li espongono a rischi evitabili:
- Nessun accordo scritto - "Ci fidiamo, che bisogno c'e'?" Finche' non arriva il contenzioso
- Accordo generico scaricato da internet - Non conforme alla normativa italiana, non adattato al caso specifico
- Manca la distinzione coaching/terapia - Espone al rischio di contestazioni sull'esercizio abusivo
- Nessuna informativa privacy - Violazione diretta del GDPR, con rischio di sanzioni
- Nessuna clausola di recesso - Se il coachee interrompe, come si gestiscono i pagamenti?
- Committente senza regole di riservatezza - L'azienda pretende di sapere tutto. E il coachee si chiude
Non e' burocrazia: e' professionalita'
C'e' un malinteso diffuso: molti coach percepiscono l'accordo scritto come un ostacolo, una formalita' burocratica che "raffredda" il rapporto con il cliente. In realta' e' esattamente il contrario.
Un coachee che riceve un accordo strutturato e professionale pensa: "Questa persona sa quello che fa. Mi sta tutelando. Posso fidarmi." L'accordo non allontana il cliente: lo rassicura.
"Il patto di coaching non e' un atto di sfiducia. E' un atto di rispetto reciproco. Dice: io ti prendo sul serio, e prendo sul serio il mio lavoro."
Inoltre, nel momento in cui presenti un documento ben fatto, con riferimenti normativi precisi, stai comunicando al cliente che non sei un improvvisato. Che conosci le regole del gioco. Che il tuo lavoro ha basi solide. In un mercato dove chiunque puo' definirsi coach, questo fa una differenza enorme.
Il problema pratico: chi ha tempo di scrivere un contratto?
Ammettiamolo: la maggior parte dei coach non ha una formazione giuridica. Scrivere un accordo che citi correttamente la Legge 4/2013, la norma UNI 11601, il GDPR e tutte le clausole necessarie richiede tempo, competenze specifiche e il rischio di dimenticare qualcosa di importante.
Rivolgersi a un avvocato ogni volta che si inizia un nuovo percorso non e' praticabile. Usare un modello generico trovato online e' rischioso. La soluzione ideale e' avere uno strumento che generi automaticamente un accordo completo, personalizzato e conforme alla normativa vigente.
La soluzione: generazione automatica su White Coachboard
White Coachboard include una funzione dedicata alla creazione dei Patti di Coaching. Inserisci i dati del percorso e la piattaforma genera automaticamente un documento PDF professionale con tutti i 14 articoli conformi alla normativa italiana.
Ecco cosa fa in pratica:
- Genera il documento completo con premesse legali (L. 4/2013, UNI 11601), identificazione delle parti, clausole di riservatezza e informativa GDPR
- Personalizza ogni dettaglio: tipo di coaching, numero di sessioni, durata, frequenza, compenso, modalita' di pagamento, politica di cancellazione
- Gestisce il committente: se il percorso e' commissionato da un'azienda, aggiunge automaticamente le clausole di riservatezza tripartita
- Permette di modificare ogni articolo: puoi personalizzare il testo di ciascuno dei 14 articoli mantenendo la struttura legale
- Include clausole aggiuntive: puoi aggiungere patti specifici per il singolo percorso
- Genera il PDF pronto per la firma, con spazi per coach, coachee e committente, numero progressivo automatico e formattazione professionale
Il flusso e' semplice: compili un form con i dati del percorso, la piattaforma genera il patto, scarichi il PDF, lo fai firmare. Quello che prima richiedeva ore (o un avvocato) ora richiede pochi minuti.
Puoi anche duplicare un accordo esistente per un nuovo cliente, modificando solo i dati specifici. E gestire lo stato di ogni patto (bozza, pronto, firmato, attivo, completato) direttamente dalla dashboard.
Genera il tuo Patto di Coaching in pochi minuti
Registrati su White Coachboard e usa la funzione Patti di Coaching per creare accordi professionali conformi alla legge italiana.
Registrati Gratis